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Altri contenuti - Accesso civico (artt. 5 e 5-bis, D.Lgs. n.33/2013)

Data ultimo aggiornamento: 31/05/2024

 

REGISTRO DEGLI ACCESSI

Le Linee guida ANAC (v. delibera n. 1309/2016) prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.

A tale proposito, si evidenzia che non vi sono state richieste di accesso semplice o generalizzato.

 

MODALITA’ DI ESERCIZIO DELL’ACCESSO

L’accesso civico disciplinato dall’art. 5, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (v. oltre).

Per “accesso civico semplice” si intende il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’ente ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web, alla sezione “Amministrazione/Società trasparente” (art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013). Il nuovo comma 2 di tale disposizione (risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97) ha introdotto il cd. “accesso civico generalizzato” (o “accesso generalizzato”), stabilendo che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”. 

L’ente ha adottato uno specifico “Regolamento per l’attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l’accesso civico” (vedi sotto moduli per esercizio del diritto).

L’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (c.d. “Decreto trasparenza”), nel testo in vigore, prevede quanto segue:

1. L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

3. L’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

a) all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; 

b) all’Ufficio relazioni con il pubblico;

c) ad altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;

d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne da’ comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull’esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all’articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all’amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all’articolo 116, comma 1, del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore civico. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l’obbligo di effettuare la segnalazione di cui all’articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

Cos’è l’accesso civico e cosa si intende per “accesso semplice” e “accesso generalizzato”?

Con la norma sopra richiamata il legislatore ha introdotto la nozione di “accesso civico”. 

Con il termine di “accesso civico semplice” si definisce il diritto, offerto a chiunque, di chiedere e ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet ai sensi delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 33/2013.

Per diritto di “accesso generalizzato” s’intende il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis” del D.Lgs. n. 33/2013.

Tale forma di “accesso” si applica, tra l’altro, anche alle società in controllo pubblico.

L’accesso generalizzato “si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3) – v. delibera A.N.AC. n. 1309 del 28.12.2016).

Questa forma di tutela: (i) è gratuita, (ii) non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, (iii) non deve essere motivata e (iv) va avanzata al responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l’intervento sostitutivo ed occorre segnalare l’accaduto all’ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso finora configurato dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. “accesso documentale” o “accesso ordinario”). Se ne differenzia, innanzitutto, per l’oggetto: l’accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria: obbligatorietà che viene richiamata, per ampi settori, dallo stesso decreto n. 33 nella seconda parte. Se ne differenzia, poi, per la modalità: mentre il diritto di accesso “ordinario” è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.

Anche l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241/1990: (i) la finalità dell’accesso documentale ex L. n. 241/1990 è, in effetti, ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà – partecipative e/o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari; (ii) dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”; (iii) contrariamente a quanto previsto per l’accesso documentale, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello “semplice”, è riconosciuto proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. 

 

Come esercitare il diritto

L’esercizio del diritto di accesso – nelle forme dell’accesso “semplice” e di quello “generalizzato” – è disciplinato da apposito Regolamento interno (vedi sotto moduli per esercizio del diritto).

Per la presentazione delle istanze possono essere utilizzati due appositi format: 

  • uno per l’accesso civico semplice (vedi sotto moduli per esercizio del diritto);
  • l’altro per l’accesso generalizzato (vedi sotto moduli per esercizio del diritto).

Le richieste di accesso sono annotate in apposito registro, appositamente istituito secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. con la delibera n. 1309 del 28.12.2016 (pubblicato periodicamente, in estratto, nella presente Sezione del sito web dell’ente: V. SOPRA).

 

Responsabili e indirizzi

– Il responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico è (clicca qui per scaricare la delega in formato PDF):

  • dott.ssa Roberta Gorno.

L’indirizzo e-mail cui inoltrare la richiesta di accesso civico (sia esso “semplice” o “generalizzato”) è il seguente:

Il recapito telefonico al quale contattare il responsabile è il seguente: 0223997206

Le richieste di accesso – semplice e generalizzato – possono essere presentate anche con le seguenti modalità:

  • direttamente presso gli uffici dell’ente, siti in Milano, via Don Giovanni Verità, 25
  • a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: POLI.design, 20158 Milano, via Don Giovanni Verità, 25

– Il titolare del potere sostitutivo o del riesame è:

  • prof. Matteo Oreste Ingaramo (Legale rappresentante).

L’indirizzo e-mail cui inoltrare la richiesta di accesso/esercizio del potere sostitutivo, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile per l’esercizio del diritto di accesso civico, o la richiesta di riesame, nel caso di diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico, è il seguente (vedi sotto moduli per esercizio del diritto):

Il numero telefonico al quale contattare il titolare del potere sostitutivo o del riesame è il seguente: 0223997206

La richiesta di riesame/esercizio del potere sostitutivo può essere presentata anche con le seguenti modalità:

  • direttamente presso gli uffici dell’ente, siti in Milano, via Don Giovanni Verità, 25
  • a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: POLI.design, 20158 Milano, via Don Giovanni Verità, 25 .

 

Il riesame può essere proposto, con le modalità sopra evidenziate, anche da parte del “controinteressato”, ai sensi dell’art. 5-bis, commi 7 e 9, D.Lgs. n. 33/2013 (vedi sotto moduli per esercizio del diritto)

La richiesta di riesame del controinteressato può essere presentata anche con le seguenti modalità:

  • direttamente presso gli uffici dell’ente, siti in Milano, via Don Giovanni Verità, 25
  • a mezzo posta, utilizzando il seguente indirizzo: POLI.design, 20158 Milano, via Don Giovanni Verità, 25.

 

In ogni caso, tutte le istanze devono essere corredate da copia del documento d’identità del richiedente.

Per ulteriori informazioni vedere  FAQ TRASPARENZA ANAC.

 

Moduli per l’esercizio del diritto
Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:
Archivio

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